· NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’Italia è uno dei pochi paesi al mondo a essersi dotata di una regolamentazione in materia di equity crowdfunding, vale a dire quella recente forma d’investimento che s’innesca mediante la sottoscrizione online – attraverso appositi portali accessibili sul web – di una partecipazione al capitale sociale delle aziende che i singoli investitori intendono finanziare. Attraverso l’equity crowdfunding, pertanto, l’investitore acquista una partecipazione delle società offerenti, diventandone un socio con diritti “particolari”. Particolari perché, normalmente, si hanno soli diritti patrimoniali e non c’è esatta coincidenza, ma solo una proporzionalità diretta, tra il capitale realmente investito e la quota di capitale sociale posseduto. 
La raccolta di equity capital (ben diverso dal debt capital) avviene, dunque tramite portali pubblici on-line gestiti da soggetti autorizzati dalla CONSOB la quale, dopo avere valutato la sussistenza dei requisiti attesi dalla normativa applicabile, ne delibera l’iscrizione presso il “Registro dei gestori di portali“, previsto dall’art. 50-quinquies del TUF 
e suddiviso in due sezioni:
– una sezione ordinaria, nella quale vengono iscritti i gestori di portali che ne abbiano fatto istanza e abbiano positivamente superato la verifica della sussistenza dei requisiti previsti; 

– una sezione speciale, nella quale vengono iscritti i “gestori di diritto” (banche, imprese d’investimento, SIM e altri soggetti), i quali abbiano comunicato a CONSOB, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale ed abbiano ricevuto l’autorizzazione in tal senso da CONSOB.
La possibilità di utilizzare questa innovativa forma di finanziamento è stata limitata, come sappiamo, in un primo momento alle sole “start-up innovative”, una particolare categoria di società introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, poi convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Della notevole portata di tale dispositivo abbiamo parlato in altra parte del sito.
Il legislatore nel contempo ha delegato a CONSOB il compito di regolamentare i specifici aspetti dell’equity crowdfunding e, a seguito di una pubblica consultazione, l’Autorità di Vigilanza ha emanato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online” (brevemente “Regolamento CONSOB”).
Nel 2015 la possibilità di raccogliere equity capital online era stata poi estesa alle “PMI innovative”, un’altra speciale categoria di società introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella Legge 24 marzo 2015, n. 33 , nonché agli “organismi di investimento collettivo del risparmio e altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative”.
A tale estensione è seguita una inevitabile revisione del Regolamento Consob sull’equity crowdfunding.
Alla fine del 2016, con la Legge di stabilità per l’anno successivo, la possibilità di raccogliere capitali di rischio tramite i portali dedicati all’equity crowdfunding è stata ulteriormente estesa a tutte le “piccole e medie imprese” determinando di fatto, come spiegato in altra parte del portale, l’uscita delle start up innovative dal mondo del crowdfunding, in special modo nel mondo del Real Estate, settore oggi in profonda crisi di idee e che necessiterebbe di visioni e orizzonti davvero innovativi rispetto alla tradizione ormai stantia di investimenti indirizzati al mero frazionamento o alla semplice riqualificazione – ancorché, in alcuni casi, di alto livello – e non, invece, a una valorizzazione strategica più organica che tenga conto dello stato del mercato e delle condizioni intrinseche ed estrinseche degli stessi immobili.
Con il decreto legislativo 129/2017, di attuazione della direttiva “MiFID II”, entrato in vigore il 3 gennaio 2018, sono state introdotte ulteriori modifiche alle disposizioni del TUF in materia di equity crowdfunding, le quali sono state prontamente recepite dalla CONSOB e introdotte nel Regolamento Consob in vigore.
La Legge di Bilancio 2019 ha infine previsto la possibilità di utilizzare i portali autorizzati per effettuare offerte al pubblico di strumenti finanziari di debito emessi dalle società aventi i requisiti per essere considerate PMI. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 100-ter del TUF prevede infatti che la sottoscrizione delle obbligazioni e dei titoli di debito emessi dalle PMI possa avvenire “nei limiti stabiliti dal codice civile”, sia riservata “agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob” e, infine, sia effettuata “in una sezione separata del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio”.
Uni-co.live tramite il portale proprio denominato “Alti Rendimenti” non effettua raccolta di equity capital in modalità crowd, le norme sono state descritte esclusivamente per correttezza aziendale e per informare, quindi, l’eventuale soggetto interessato all’investimento in qualsiasi capitale sociale, che il nostro sito – come ogni altro portale che non abbia l’autorizzazione CONSOB a operare come gestore di portale di raccolta in equity crowdfunding – non è legittimato a fare alcuna offerta e la trasgressione si può configurare come esercizio abusivo di attività finanziaria. L’avvertenza potrà, pertanto, essere utile a quell’investitore che voglia versare del denaro in uni sito che faccia raccolta di equity capital previamente controllando che il portale disponga della citata autorizzazione.  
Il debt real estate crowdfunding – core business del portale “Alti Rendimenti” –  si può perseguire, invece, senza alcuna autorizzazione speciale, fatta salva la necessità pratica di essere filiazione di un’istituto di pagamento.
Il debt prevede diverse forme di raccolta che si possono riassumere in tre tipologie sostanziali: lending, royalty e reward crowdfunding. Tutte e tre i tipi di proposta si configurano, ognuno per i propri specifici motivi, come uno strumento estremamente efficiente e rapido, da un lato per rispondere alle esigenze di diversificazione degli investimenti e di finanziamento degli operatori del real estate, dall’altro, a sostegno concreto dell’economia reale recuperando risorse anche per le startup.
Nel lending crowfunding l’investimento “avviene attraverso la sottoscrizione di un prestito, con un contratto che prevede le modalità di rimborso e remunerazione del capitale attraverso il riconoscimento di un tasso di interesse”. Per questo motivo la norma alla base del modello è il contratto di mutuo così come definito dall’art. 1813 del Codice Civile come “il contratto nel quale una parte consegna all’altra una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità con l’aggiunta, ai sensi dell’art. 1815 c.c., degli interessi, se espressamente previsti dal contratto“. In tema di lending crowdfunding, la sola normativa che regola il settore è la Sezione IX delle “nuove norme sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari», contenute nella Delibera n. 586 del 2016 della Banca d’Italia la quale definisce il lending crowdfunding come “uno uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.
E ancora: Non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico: l’acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori. Al riguardo, avute presenti le modalità operative tipiche delle piattaforme di social lending, le trattative possono essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un’attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto. Per non incorrere nell’esercizio abusivo della raccolta del risparmio, i prenditori si avvalgono esclusivamente di piattaforme che assicurano il carattere personalizzato delle trattative e sono in grado di dimostrare il rispetto di tale condizione anche attraverso un’adeguata informativa pubblica.
Appare, quindi, evidente che nel CDIY essendo la piattaforma di proprietà del prenditore questo deve assicurare un carattere personalizzato alla trattativa che può espletarsi, ad esempio, attraverso la negoziazione del tasso, della data di restituzione del capitale, eccetera.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error: Il contenuto è protetto !!