· TASSAZIONE

– Tassazione del Lending Crowfunding (LCF)
I proventi derivanti da attività di Lending Crowdfunding percepiti a seguito di prestito tra privati effettuato a favore della Uni-co.live, gestore del portale altirentimenti.it esclusivamente dedicato alla raccolta di debt capital in modalità DIY, sono da considerarsi a tutti gli effetti “redditi da capitale” e pertanto andranno a concorrere alla definizione del reddito del contribuente tassato secondo gli scaglioni IRPEF per le persone fisiche o IRES per le aziende. La Uni-co.live Genova Srl in qualità di unica ricevente le somme in prestito (Società Offerente Unica), ossia l’impresa destinataria dei fondi raccolti, la quale nel lending si obbliga contrattualmente a restituire gli stessi e a remunerare il prestatore di denaro con un interesse debitamente negoziato, fungerà da sostituto d’imposta operando una ritenuta del 26% a titolo d’acconto nei confronti delle persone fisiche ed enti non commerciali residenti in Italia. Gli interessi percepiti dall’investitore andranno riportati nella dichiarazione annuale quali: “Interessi e altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti“.
In caso l’investitore sia una persona fisica residente all’estero verrà applicata dalla Uni-co.live, quale sostituto d’imposta, la percentuale di ritenuta definita nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato Italiano e lo stato estero di residenza del soggetto predetto. 
Se il soggetto prestatore (o investitore) è una persona giuridica (impresa) residente in Italia non si applicherà alcuna ritenuta alla fonte poiché, in questo caso, i redditi da capitale per questi soggetti concorrono a formare il reddito commerciale (quali componenti positive) assoggettato a IRPEF o IRES nei modi della tassazione ordinaria.

– Tassazione del Royalty Crowdfunding (RCF)
I proventi da attività di royalty crowdfunding possono essere assimilabili a quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione dove il finanziatore partecipa in quota agli utili generati dal suo capitale. La royalty dovrà comunque qualificarsi come reddito di capitale ex art. 44 lett. f) del TUIR da assoggettare, se corrisposto a persone fisiche residenti in Italia, alla ritenuta del 26% ai sensi dell’art. 27 DPR 600/73.
Il trattamento fiscale varierà a seconda della tipologia di associato, ma sarà, semplicemente, per l’associato e l’associante, equivalente a quello di una partecipazione a una società di capitali : la distribuzione dell’utile non sarà deducibile in capo all’associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all’associato, varierà a seconda che questo sia un soggetto Ires, un soggetto Irpef imprenditore o un soggetto Irpef privato (in ogni caso imponibili secondo il principio di cassa), secondo le regole per ognuno di questi previste.
Evidenziando l’ulteriore diverso trattamento nel caso di soggetto non residente.
La distribuzione di utili sarà non deducibile ai fini Irap in capo all’associante e non imponibile in capo all’associato (anche nel caso in cui sia un contribuente soggetto ad Irap), in quanto componente positiva di reddito di derivazione finanziaria.

–Tassazione del Reward Crowdfunding (WCF)
I proventi derivanti da attività di reward crowdfunding dipendono dalla modalità di erogazione della “ricompensa” spettante al soggetto finanziatore. Se l’investitore acquisterà delle “unità di valore” parziali rispetto all’intera quota di co-living, derivanti dalla tokenizzazione della stessa, manterrà il diritto a ottenere la restituzione del capitale investito aumentato degli interessi calcolati attraverso la differenza di valore tra il token di sottoscrizione e il token di rimborso. Egli ricevendo, quindi, del denaro alla realizzazione del prodotto acquistato parzialmente in pre-selling sarà soggetto alla normale ritenuta del 26% come qualsiasi reddito di capitale. Se l’investitore avrà, invece, sottoscritto un investimento pari a un’intera unità di co-living – in pratica acquistandone tutti i relativi token – nel momento in cui questa sarà interamente realizzata, non sarà venduta sul mercato, ma sarà ceduta all’investitore. Egli perderà, quindi, il diritto di recuperare la somma erogata e acquisirà contestualmente il diritto di ricevere la “ricompensa” coincidente con l’unità di co-living medesima. Così prevede la Risoluzione Agenzia Entrate n. 137/2018. In questo caso il reward configurerebbe, così, una sorta di offerta al pubblico di vendita di cosa futura e come tale tassata.

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a variazioni. La Uni-co.live s’impegna a fornire tempestivamente aggiornamenti su questo sito, tuttavia, si solleva da ogni responsabilità qualora quanto sopra esposto non coincidesse con la norma effettivamente vigente.

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