·  ROYALTY CROWDFUNDING (BREVEMENTE RCF) 

Nel royalty crowdfunding, brevemente detto royalty,  viene offerta una ricompensa di natura monetaria che «consiste in una condivisione dei profitti associati a un preciso progetto d’investimento, ma senza alcun titolo di proprietà sul progetto medesimo». Chi lancia una campagna di royalty crowdfunding, in pratica, offre delle quote sui guadagni futuri del progetto per il quale l’offerente richiede il finanziamento. La disciplina del modello, appare evidente, pur essere assimilata alle norme del Codice Civile sull’associazione in partecipazione, nella quale “chi finanzia partecipa in quota agli utili generati” dal progetto finanziato. Infatti il finanziatore-investitore, in questo modello di crowdfunding, percepisce delle royalties sulla base dell’importo investito. In buona sostanza si tratta di un’associazione agli utili e alle perdite, nei limiti del conferimento effettuato dall’investitore.
L’associazione in partecipazione prevede un numero aperto e, quindi, indeterminato di investitori.
Il rapporto associativo deve essere fissato da un contratto adeguato al fine evitare l’applicazione suppletiva di norme di legge non propriamente compatibili con il tipo di crowdfunding. Nel contratto deve sempre essere indicato un termine, il quale coincide con la durata prevista per completamento il progetto d’investimento. Con il completamento, che coincide con la vendita di tutti i prodotti legati all’investimento, infatti, si passa alla distribuzione dei profitti spettanti all’investitore in base alla quota finanziata.
L’associato in partecipazione non ha i diritti del socio, ma ha poteri di controllo definiti contrattualmente e che in genere si limitano all’analisi del rendiconto periodico.
L’aspetto più negativo del royalty crowdfunding, essendo questo assimilato all’Associazione in partecipazione, è sicuramente l’indeducibilità fiscale – per l’offerente – degli utili distribuiti agli associati in partecipazione. La circostanza pesa notevolmente sulla redditività netta del progetto.
Per il resto, però, il royalty crowdfunding consente agli investitori di ottenere una percentuale collegata allo stesso reddito che percepirà l’imprenditore – il quale è ovviamente stimolato a fare sì che sia il più alto possibile – e nel contempo permette a questo di restare titolare del business, mantenendo pertanto il pieno il controllo sull’attività.
ll Real Estate Royalty Crowdfunding (RERC), garantendo degli utili fissati contrattualmente sulla base del capitale investito, può considerarsi a tutti gli effetti una forma di crowdinvesting libero, non esistendo una regolamentazione particolare, giacché non esiste una cifra limite del capitale che può essere investito in associazione in partecipazione e nemmeno del numero di associati e, infine, per questo tipo di contratto non è nemmeno richiesta una forma contrattuale specifica .
Il royalty crowdfunding è dunque, di fatto, perfettamente regolato in Italia dalle norme, del Codice Civile sull’associazione in partecipazione, dove chi finanzia partecipa in quota agli utili generati. Non essendo, inoltre, un contratto che richieda una forma particolare, il crowdfunding basato sulle royalties può serenamente essere gestito su un portale Internet.
In definitiva possiamo chiudere affermando che il royalty crowdfunding:
– non è da considerarsi una tipologia di finanziamento di massa assimilabile all’equity crowdfunding;
– è da ritenersi, a tutti gli effetti, un modello di crowdinvesting non in modalità equity, posto che è previsto un ritorno economico sul capitale investito nel debt capital della società;
– la disciplina applicabile in Italia è quella dell’associazione in partecipazione per cui è un contratto che non richiede una forma particolare.

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